giovedì 30 aprile 2015

CALCOLA SE IL BANCO DI TUO FIGLIO E' ADEGUATO

Provate a stare seduti, fermi, zitti, per alcune ore su una sedia troppo bassa o troppo alta, con il tavolo di fronte a voi che vi arriva sotto il mento o che è all'altezza delle ginocchia... è quello che fanno i vostri figli tutti i giorni, per tanti anni.


Attraverso un sistema automatico potrai calcolare se il banco di tuo figlio è adeguato.

                                                                      Clicca qui

FDA USA - RECENT MEDICAL DEVICE RECALLS updated 04 23 2015

FDA posts consumer information about the most serious medical device recalls. These products are on the list because there is a reasonable chance that they could cause serious health problems or death.
Use the yearly lists to find information about Class I medical device recalls and some Class II and III recalls of interest to consumers. The links give details about what to do if you own or use one of these products. If you wish to find a Class II or Class III recall, you can search the CDRH Recalls Database.  
Please note that FDA now lists medical device recall notices by the date that it posts the recall rather than the recall initiation date. You can find the date that a firm initiated a recall in the text of the recall notice.

AVVISI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI MEDICI - Ministero della Salute

Aggiornamento al 28 Aprile 2015


lunedì 27 aprile 2015

DENTAL UNIVERSAL BASE IN SILICON

 Luca Martinelli

Dental universal base in  silicon

Publication 27th April 2015
Updating Nov.2015


1 DENTAL UNIVERSAL BASE IN SILICON

1.1 Foreword
The universal base comes from the dental bur holder. It was born to satisfy fexibility and practicality needs. It is an instrument that permits to manage indifferently burs with any kind of axle diameter (H, HP, HS, CA, FG, FGXL, RA), syndesmothome tips, crown remover tips, mouth mirrors, periotome tips and so on. An instrument as much trivial as helpful and practical to manage, in order and ready to use all the myriad of little instruments and accessories that, in dentistry, can often be lost into the drawer.

Finally, a unique instrument that permits to have available on the worktop all the necessary tips neatly, which grants even to improve the performance in terms of time and security.


Te universal base in silicon, for its characteristics, is nowadays the best device, compared to the simple bur holder in metal, for example, for the use in dentistry.

1.2 The bur holder
Let’s take for example the bur holder. It’s a service instrument that must permit to find immediately the necessary burs and keep it easily.

It must also minimize all the possible problems that can be generated during the sterilization and storage phases.

The most used bur holders which can be found on the market are made in aluminium. After those there are the one made in steel and recently there are also bur holders made in plastic and silicon.

Bur holders in aluminium:they can keep only one or two kind of burs

2. WHICH BUR HOLDER SHALL I CHOOSE?
After having read our explanation, it would be easily clear that the silicon bur holders would be the best one to be chosen, mostly the 35 holes universal ones (which means that they can keep different diameters axel burs).

Silicon bur holders

First of all, silicon bur holders are holders that don’t cause galvanic effect, which is the
ionic transfer effect of metals, caused by the difference of metals with which the burs are
built, and the relative aluminum or steel bur holders. Silicon bur holders save burs – and
themselves, too – by oxidation and corrosive effects.

Compared with the plastic bur holders, the food silicon ones have the characteristic not to
be toxic.
By an operational point of view, which is the most interesting, we can say that silicon bur
holders are useful for three reasons at least:

1- Possibility to insert both turbines’ and micromotors’ burs, permitting to prepare aunique bur holder which contains all the necessary burs.

Universal base

 2- Possibility to prearrange operative sets by color distinguished (on the market youcan find bur holders with not less than 7 different colors), permitting to organize atmost warehousing and timing of intervention and choice;


3- Prevention by burs accidental falls due to upsetting of the bur holder, which means prevention by possibility of breaking or sterilize one more time burs, thanks to cross holes that you can find on the best silicon bur holders.



To those three main strong points, apart from prevention of the galvanic effect, we can add that the silicon base has got non-slip properties, which can prevent slipping of the holder on
smooth surfaces and can simplify the grasp of the chosen bur with a single hand. 

Usually, those bur holders have the possibility to have a low cover, for surgery burs, or a higher cover, for lab burs.

3 SILICON UNIVERSAL BASE “NEST”
As we know on the market there are different bases for only one kind of bur, bases in which there can be fit syndesmothome tips and so on. Maintaining on service more different bases means, apart from a cost, also the managing of them mostly during re processing phases, which means locate and predispose them for the specific tips that they can keep.



            





  
Univeral base with
periotome tips


Endodontic burs


The silicon universal base NEST is a unique base that can keep all the tips of instruments of different destination use. This permits to buy a unique disposal and to manage it easily during reprocessing and stocking phase without worry about searching, as for the metal bases, the right base.

Moreover the possibility to choose between different colors permits a more practical managing of the tips and burs that can be divided according to use.


NEST ultrasonic washing burs
Last but not the least NEST permits a great saving of time in collecting and selecting burs in ultrasonic machine and prevents demages of burs and tips caused by ultrasonic waves.

  
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4 COSTS
The price difference between silicon universal bases and the metal or plastic bases are none (the silicon ones are even less expensive). The economic factor is an advantage and the operator can buy many universal bases in different colours in which he can insert all that he prefers or even use a unique base for everything.

The weight, too is much lower than the ones in metal or made with some kind of plastics.

This fact, apparently not so interesting, is important when sending high quantities all over. A reason more to prefer silicon universal base to all the other bur holders (also for the onew who have to sell the product!).






LE BASI UNIVERSALI ODONTOIATRICHE IN SILICONE

Luca Martinelli

Le basi universali odontoiatriche in silicone

Pubblicazione 27 aprile 2015
Aggiornamento Nov. 2016


1 LE BASI UNIVERSALI ODONTOIATRICHE IN SILICONE

1.1 Premessa
La base universale deriva dal porta frese odontoiatrico, nasce per soddisfare esigenze di flessibilità e praticità. Si tratta di uno strumento che permette di gestire indifferentemente frese con ogni tipo di attacco (H, HP, HS, CA, FG, FGXL, RA), punte per sindesmotomi, punte per martelletto leva corone, punte di periotomo, specchietti ecc., uno strumento tanto banale quanto utile e pratico per gestire e mantenere in ordine e pronti per l’uso quella miriade di strumentini ed accessori che spesso nello studio odontoiatrico si “perdono” nel cassetto.

In conclusione unico strumento che permette di avere disponibili sul piano di lavoro tutte le punte necessarie disponibili in forma ordinata, fatto che concede di migliorare anche le prestazioni in termini di tempo e sicurezza.


La base universale in silicone, per le sue caratteristiche, risulta oggi il dispositivo più adatto, rispetto ad esempio ai semplici porta frese in metallo, per l’uso nello studio odontoiatrico.

1.2 Il porta frese
Prendiamo ad esempio il porta frese. E’ uno strumento di servizio che deve permettere di trovare immediatamente la fresa necessaria e di prenderla facilmente.

Deve inoltre permettere di ridurre al minimo possibile tutti gli eventuali problemi che possono generarsi durante le fasi di sterilizzazione e stoccaggio.

I porta frese maggiormente presenti sul mercato sono fabbricati in alluminio, un po’ meno presenti quelli fabbricati in acciaio, mentre da non molto tempo sono stati introdotti i porta frese in materie plastiche e in silicone.

Es. di porta frese in alluminio: possono accogliere solo due tipi di frese e nient’altro

2. QUALE PORTA FRESE SCEGLIERE
Da quello che andremo ad esporre sarà facilmente comprensibile come i porta frese in silicone risultino i migliori in assoluto, in particolar modo quelli universali (cioè che possono contenere frese con diametri diversi di gambo) a 35 fori.

Es. di porta frese in silicone

Innanzitutto i porta frese in silicone sono porta frese che non provocano effetto galvanico, cioè l’effetto di trasferimento ionico di metalli causato dalla differenza dei metalli con cui sono costruite le diverse frese, e i relativi porta frese in alluminio o acciaio, e che salvaguardano quindi frese - e porta frese stesso - da effetti di ossidazione o corrosivi.

Rispetto ai porta frese in materie plastiche, quelli in silicone alimentare hanno anche la caratteristica di non essere tossici.

Da un punto di vista operativo, che forse è quello di maggior interesse, possiamo sostenere che risultano particolarmente utili per almeno 3 motivi:

1-    Possibilità di inserire sia frese da turbina sia frese da micromotore, permettendo di preparare un unico porta frese contenente tutte le frese necessarie;

Base universale

2-    Possibilità di predisporre set operativi differenziati per colore (sul mercato esistono porta frese con non meno di 7 differenti colorazioni) permettendo così di ergonomizzare al massimo lo stoccaggio e i tempi di intervento e scelta;


3-    Prevenzione da cadute accidentali delle frese dovute a rovesciamento del porta frese, e quindi prevenzione della possibilità di rottura o di dover ri-sterilizzare nuovamente le frese, grazie ai fori a croce presenti sui migliori porta frese in silicone.


 
                   
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A questi tre principali punti di forza, oltre alla prevenzione dell’effetto galvanico, possiamo aggiungere che la base in silicone ha proprietà antiscivolo che previene lo scivolamento del porta frese su piani lisci e che facilita la presa con una sola mano della fresa prescelta.

Solitamente questi porta frese hanno anch’essi la possibilità di scegliere se dotarli di un tappo basso, per frese da studio, o un tappo alto per frese da laboratorio.

3 BASE UNIVERSALE IN SILICONE
Come sappiamo esistono diverse basi per un solo tipo di fresa, basi su cui possono andare solo punte di sindesmotomi ecc. . Mantenere in servizio più basi diverse fra esse comporta, oltre che una spesa, anche il doverle gestire specie durante le fasi di reprocessing e quindi individuarle e predisporle per le specifiche punte che esse possono accogliere.

        
    



Base universale con
punte di periotomo

Frese endodontiche

La base universale in silicone è un unica base che può accogliere indistintamente punte di strumenti con destinazione d’uso diversa, questo permette di acquistare un unico dispositivo e di gestirlo facilmente nelle fasi di reprocessing e stoccaggio senza preoccuparsi di dover ricercare, come nel caso delle basi metalliche, la base adatta.

Inoltre la possibilità di scegliere fra colori diversi permette una più pratica gestione delle punte che si possono suddividere in base all’uso.

NEST lavaggio delle frese in ultrausoni
Ultimo ma non ultimo la base universale Nest può essere utilizzata per il lavaggio organizzato delle frese in ultrasuoni.
In questo modo si risparmia tutto il tempo perso per la raccolta e selezione delle frese e si proteggono quest'ultime dal danneggiamento che l'ultrasuoni può provocare.


La differenza di prezzo delle basi universali in silicone rispetto alle basi specifiche per punte si strumenti o porta frese in metallo o plastica è quasi inesistente, quando non è assente è addirittura inferiore. Così anche il fattore economico è vantaggioso e l’operatore può così acquistare tanti porta frese in tanti colori diversi dove può inserire ciò che preferisce se non fare direttamente un mix su un'unica base.

Anche il peso è nettamente inferiore a quelli in metallo o fabbricati con alcuni tipi di plastiche.

Questo dato, apparentemente di scarso interesse, diviene di rilievo là dove siano necessarie spedizioni in quantitativi rilevanti all’estero e certamente anche in Italia, altra ragione per preferire i porta frese in silicone a tutti gli altri tipi di porta fresa anche per coloro che non usano ma devono vendere il prodotto.




sabato 25 aprile 2015

DISPOSITIVI MEDICI MADE IN ITALY

Luca Martinelli

Dispositivi Medici Made in Italy

 Pubblicazione 25 Aprile 2015
(già pubblicato su www.ispettorisanitari.it)


Premessa
Una grande maggioranza di coloro che acquistano un dispositivo medico sulla cui etichetta è indicato un fabbricante italiano, sono convinti che il prodotto sia MADE IN ITALY. Non è detto che lo sia.

Per legge sull’etichetta di un dispositivo medico deve obbligatoriamente essere indicato il nome ed il recapito del fabbricante, è quindi logica conseguenza che se un fabbricante è italiano vi sia indicazione del nome e recapiti italiani.
Anche se il fabbricante è italiano, il dispositivo potrebbe però essere stato interamente fabbricato all’estero e quindi non essere Made in Italy.
La legge che regola il Made in Italy è a se stante dalla legge che regola i dispositivi medici.
Il concetto di Fabbricante nel senso inteso dalla Direttiva Europea sui dispositivi medici, (Direttiva Europea 93/42/CEE e sue successive modifiche) è un concetto di responsabilità, non è pertanto relativo a chi ha realmente fabbricato il dispositivo o dove l’ha fabbricato o fatto fabbricare ma a chi lo immette sul mercato a suo nome.
Il fabbricante secondo la Direttiva dispositivi medici
La Direttiva, così come la legge italiana che recepisce la Direttiva Europea in Italia, è chiara nella definizione di fabbricante, dalla lettura di essa apprendiamo che il fabbricante indicato in etichetta, cioè colui che a suo nome immette il prodotto sul mercato, può addirittura non essere neanche il fabbricante reale del prodotto.

Il legislatore si è preoccupato principalmente di attribuire la responsabilità ad un solo soggetto lasciando ad esso facoltà di far fabbricare il dispositivo medico anche a terzi ed in qualunque luogo del mondo, individuandolo come unico responsabile della conformità ai requisiti di sicurezza.
Leggiamo la definizione di fabbricante indicata dalla legge.
Direttiva Europea:
Articolo 1 lettera f –
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
Gli obblighi della presente direttiva che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo e/o etichetta uno o più prodotti prefabbricati e/o assegna loro la destinazione di dispositivo
in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. Il presente comma non si applica alla persona la quale, senza essere il fabbricante ai sensi del primo comma compone o adatta dispositivi, già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un
singolo paziente;

Decreto Italiano che recepisce in Italia la Direttiva
Articolo 1 lettera f –
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;

Dalla lettura della definizione appare immediatamente chiaro che:
1-    il fabbricante è colui che immette sul mercato a suo nome un dispositivo medico ma non è detto che esso sia anche il fabbricante reale.
2-    Il dispositivo medico immesso sul mercato non necessariamente è realizzato dal fabbricante che appare sull’etichetta e non necessariamente il dispositivo è fabbricato in Italia.

Questo significa che possiamo trovare un fabbricante italiano che realmente fabbrica i prodotti e li fabbrica interamente in Italia, ma possiamo invece trovare anche un fabbricante italiano che non fabbrica affatto il dispositivo medico, magari lo fa fabbricare in Cina o in Pakistan facendolo poi semplicemente transitare dai propri stabilimenti per operazioni di accettazione, controllo della conformità, marcatura e confezionamento ad hoc o che, nel caso di dispositivi acquistati già pronti, li fa transitare presso di lui solo per un controllo e per un operazione di rilascio del lotto per poi immetterli sul mercato tal quali.

Se a chi acquista un dispositivo medico non interessa che esso sia MADE IN ITALY il problema non sussiste.

Se un operatore (per operatore sanitario si intende un medico, uno specialista, un paramedico, il Servizio Sanitario Nazionale ecc.)  od un consumatore (cioè un cittadino che utilizza un dispositivo medico prescrittogli dal medico o che lo acquista direttamente perché di libera vendita) sceglie invece  un dispositivo italiano per ragioni di qualità, per ragioni politico-sociali o semplicemente perché ritiene di essere in qualche modo di aiuto al mondo del lavoro collegato alle aziende del MADE IN ITALY è opportuno che verifichi prima di tutto la presenza sull’etichetta o sul dispositivo dell’indicazione esplicita “MADE IN ITALY" e, cosa importante, richieda comunque una dichiarazione di origine della merce (chiamata dal legislatore origine non preferenziale) che il fabbricante non avrà difficoltà a fornire direttamente o attraverso il suo distributore.

E’ possibile che l’indicazione MADE IN ITALY non sia presente ne in etichetta ne sul dispositivo in quanto in Italia non è obbligatorio apporla, in questo caso l’operatore o il consumatore che crede di aver acquistato un prodotto MADE IN ITALY, o che come tale gli sia stato indicato dal venditore, deve pretendere dal fornitore  una dichiarazione del fabbricante che il prodotto è MADE IN ITALY.

La stessa cosa avviene per i materiali di costruzione, capita spesso ad esempio di trovare dispositivi con l’indicazione “Acciaio italiano” (Italian stainless – Italian stainless steel) o ancora “Acciaio tedesco” (Germany stainless – Germany stainless steel).
Anche in questo caso sarebbe buona norma chiedere la dichiarazione di origine dell’acciaio utilizzato, chi non ha niente da nascondere non avrà mai alcuna difficoltà a fornire tale dichiarazione.

E’ ipotizzabile che qualcuno dichiari il falso scrivendo sul prodotto MADE IN ITALY o che rilasci dichiarazioni che il prodotto è MADE IN ITALY anche se non lo è? Questo è un altro problema, tutto è ipotizzabile ma per questo ci sono le autorità di controllo.

Le regole del MADE IN ITALY
Ma esattamente cos’è che conferisce l’origine “Non preferenziale” (cioè il Made in) alla merce?

Fughiamo prima di tutto un possibile malinteso fra MADE IN ITALY e 100% MADE IN  ITALY,  sono due cose completamente diverse

100% MADE IN ITALY significa che tutto, dalla materia prima fino all’ultima lavorazione, è totalmente italiana ed è interamente fabbricato in Italia; il MADE IN ITALY è una cosa un po’ diversa, vediamolo.

La materia è molto più complessa di quello che può apparire, non c’è infatti un modo veramente unico, chiaro, inequivocabile per attribuire il Made in Italy.

La legge stabilisce che al fine di acquisire l’origine non preferenziale italiana (origine non preferenziale significa “MADE IN ….”) un prodotto deve subire una trasformazione sostanziale sul territorio italiano.

Cioè a dire che una materia prima può non essere italiana, oppure un prodotto può arrivare in Italia già come semilavorato ma deve subire delle lavorazioni che conferiscano una trasformazione tale da rendere quella materia o quel semilavorato di fatto un prodotto diverso, nuovo, trasformato per l’appunto, rispetto a come è entrato in Italia.

Le attività di sola conservazione di un prodotto o di modifica dell’aspetto esteriore (come ad esempio il cambio della confezione o dell’imballaggio) non sono sufficienti a conferire l’origine italiana alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore forse migliorato o leggermente differente).
Ovviamente neanche il fatto che un brevetto sia italiano, che l’idea del prodotto o il suo progetto, la realizzazione dello stile (il famoso Italian Style) o la realizzazione di eventuali disegni avvengano in Italia è sufficiente per l’attribuzione dell’origine “italiana”.
La legge indica alcune lavorazioni come non sufficienti per poter attribuire il MADE IN ITALY al prodotto. E’ anche vero però che, come nel caso ad esempio delle scarpe, è sufficiente assemblare in Italia una tomaia lavorata interamente in Cina poter scrivere MADE IN ITALY sulla calzatura… ogni commento è superfluo.

Navigando fra le righe della legge, rimanendo quindi assolutamente nella piena legalità, si può tuttavia aggirare ulteriormente l’imposizione della lavorazione (trasformazione) sostanziale.

Tutto si basa sul calcolo (che non andremo ad esporre nel dettaglio in questa sede) del valore di acquisto della merce fabbricata in un altro paese ed importata in Italia rispetto ai costi sostenuti per le lavorazioni anche semplici di essa ed alla differenza fra il valore di acquisto di questa, del valore delle lavorazioni eseguite in Italia, del prezzo di listino al pubblico e quindi della percentuale del margine di guadagno che ne consegue, insomma un vero e proprio equilibrismo, ripetiamo in piena legalità, un lecito gioco di prestigio per arrivare comunque a dimostrare, da un punto di vista legale, che la merce può essere dichiarata MADE IN ITALY.

Ma l’aspetto legale rispecchia ciò che realmente il consumatore crede e che legittimamente si aspetta?

Le definizioni legali dell’origine della merce possono trarre un po’ in inganno i meno esperti.

Quando si parla di origine preferenziale della merce trattiamo di un argomento esclusivamente doganale, significa cioè che stiamo parlando di merce realizzata all’interno dell’Unione Europea che in esportazione verso paesi non europei usufruisce di vantaggi daziali, cioè il cliente straniero che importa la merce paga meno dazio (tasse) in pratica è solo una questione di pagare più o meno tasse.

Dichiararne l’origine preferenziale non è neppure un atto obbligatorio.

Quando si parla di MADE IN si parla di origine non preferenziale della merce cioè delle regole che stabiliscono come un prodotto può essere dichiarato originario di un paese, in questo caso l’Italia.

Queste regole si pensi che possono addirittura variare in quanto oggetto di apposita negoziazione fra Paesi o i gruppi di Paesi.

Anche in questo caso non è obbligatorio rilasciare la dichiarazione di origine, certo che rifiutarsi di fornirla ad una esplicita richiesta di un operatore o di un consumatore getta un ombra sul prodotto o quanto meno genera legittimi dubbi.

Conclusioni
Le proposte di riforma di legge del MADE IN ITALY presentate nel tempo sono sempre naufragate, non c’è interesse da parte delle aziende italiane a fabbricare i prodotti interamente in Italia per ragioni di costo e quindi di guadagno (con evidente riflesso negativo anche sull’occupazione) si preferisce continuare a seguire le indicazioni europee (codice doganale Europeo) senza porre reali restrizioni nazionali sostanziali a tutela di un oggettivo e reale MADE IN ITALY.

Se il prodotto reca l’indicazione 100% MADE IN ITALY (100% fabbricato in Italia ecc.) è obbligatorio per legge che tutto ciò che viene impiegato per la sua lavorazione, dalle materie prime alle lavorazioni, dalla marcatura al confezionamento, avvenga al 100% in Italia.

L’operatore o il consumatore che nella scelta di un dispositivo medico pone come discriminante che esso sia MADE IN ITALY ha tutto il diritto di chiedere e di ricevere dal fabbricante una dichiarazione che il dispositivo è fabbricato in Italia (cioè MADE IN ITALY).

Allo stesso modo l’operatore o il consumatore che nella scelta di un dispositivo medico pone come discriminante che esso sia 100% MADE IN ITALY ha tutto il diritto di chiedere e di ricevere dal fabbricante una dichiarazione che il dispositivo è fabbricato interamente in Italia (cioè 100% MADE IN ITALY).

Il fabbricante ha il dovere, ma sicuramente anche il piacere, di rendere disponibile ai clienti-consumatori la dichiarazione richiesta.

Fabbricare realmente un Made in Italy è assolutamente motivo di vanto per un azienda italiana.

Dichiarare falsamente Made in Italy è un reato e reca danno al consumatore, all’importatore straniero e ancor più al nome dell’Italia.

Riferimenti legislativi:
-Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Attuazione della direttiva  93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
-Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

-Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario.