venerdì 25 novembre 2016

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI – PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA (PRRN)


Luca Martinelli

Pubblicazione aggiornata al maggio 2018

1.PREMESSA
Il 5 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

In vigore da pochi giorni, il testo italiano indica che verrà applicato a partire dal 26 maggio 2020.

Alcuni articoli si applicheranno già dal 26 novembre 2017.
Es.:
Art. dal 35 al 50, 102 e 103, applicazione dal 26 novembre 2017 (Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2020, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 35 a 50 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 38);
Art. 102, applicazione dal 26 novembre 2018.

2.PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
2.1 Chi è
Il regolamento prescrive che il fabbricante deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione ad essi relative, vengano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa in possesso di requisiti minimi di qualificazione.


2.2 Cosa deve fare
La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:
1- la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata in conformità al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi vengono fabbricati, prima che un prodotto (dispositivo medico) venga rilasciato; 
2- la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e aggiornate;
3- siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione secondo gli articoli di riferimento; 
4- siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di incidenti; 
siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 82 a 86;
e) nel caso di dispositivi destinati agli studi delle prestazioni da utilizzare nell'ambito di studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche o altri studi delle prestazioni che comportano rischi per i soggetti degli studi, venga rilasciata la
dichiarazione prevista.

Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, i rispettivi ambiti di competenza dovranno essere stabiliti per iscritto.


2.3 Quale qualifica deve possedere
La persona responsabile del rispetto della normativa deve possedere le competenze necessarie nel settore dispositivi medici / medici diagnostici in vitro. Tali competenze possono essere dimostrate mediante attestazione di una delle seguenti qualifiche:
1- diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro; 
In alternativa:
2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativa ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro.

Cosa molto importante: il regolamento specifica che La persona responsabile del rispetto della normativa non deve subire alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione.

3.CHI HA L’OBBLIGO DI AVERE QUESTA FIGURA?
3.1 Il Fabbricante
Il fabbricante con sede nell’Unione Europea deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, siano effettuati all’interno della sua organizzazione da una persona responsabile del rispetto della normativa che possegga i requisiti minimi di qualificazione.

3.2 Il mandatario 
Allo stesso modo il mandatario stabilito nell’Unione Europea, cioè colui che svolge il ruolo di referente del fabbricante che ha sede fuori dall’Unione Europea, ha anch’esso l’obbligo di disporre di una persona responsabile del rispetto della normativa.
Ne deve disporre in maniera permanente e continuativa. La persona incaricata deve essere in possesso di conoscenze specializzate nel campo della regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione Europea. 
Le conoscenze specializzate devono essere attestate da una delle seguenti qualifiche: 
1- un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici; 
in alternativa:
2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.

4. REGISTRAZIONE IN BANCA DATI EUROPEA
All’atto della registrazione dei dispositivi in banca dati europea (UDI) i fabbricanti, i mandatari e dove applicabile gli importatori, dovranno indicare anche il nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della normativa.

5.DEROGHE ED ECCEZIONI 
5.1 Fabbricante di dispositivi medici su misura
Figura particolare, che non risponde ai canoni del fabbricante di dispositivi fabbricati in serie, è il fabbricante di dispositivi medici su misura (Es. l’odontotecnico).
Per questi il possesso delle competenze è dimostrato da almeno due anni di esperienza professionale nel campo della fabbricazione di dispositivi. 
Questa regola può variare a seconda delle disposizioni in materia di qualifica professionale in vigore nei singoli paesi membri dell’Unione Europea.

5.2 Fabbricante microimpresa e Fabbricante piccola impresa
Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere una persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.

Effettivi e soglie finanziarie, nella raccomandazione della Commissione, che definiscono le categorie di imprese:
1- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
2- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 
3- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

6.ESTENSIONI DEGLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE 
A seconda dell’attività svolta gli importatori i distributori o altre persone fisiche o giuridiche assumono gli stessi obblighi dei fabbricanti nel caso che:
1- mettano un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o importatore concluda un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale sull'etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti;
2- modifichino la destinazione di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio; 
3- modifichino un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.  

Il primo comma non si applica ai soggetti che, pur non essendo considerati un fabbricante secondo la definizione del regolamento, montano o adattano alla sua destinazione per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato.

7. RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il regolamento non indica la tipologia di rapporto contrattuale fra fabbricante e persona responsabile del rispetto della normativa questo anche perché non necessariamente un’azienda potrebbe avere una persona con le giuste qualificazioni né trovarla disponibile sul mercato del lavoro.

Ricordiamo comunque che l'articolo 15 del Regolamento 2017/745 indica testualmente: I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici.
L'articolo 15 non specifica, ne consiglia, ne quindi  lascia intendere  alcun tipo di rapporto contrattuale che debba esserci fra la persona responsabile del rispetto della normativa individuata e l'azienda, indicando semplicemente che l'organizzazione "disponga" di una persona responsabile del rispetto della normativa.

Quindi il ruolo può essere ricoperto anche da:

1- Un consulente esterno al quale il fabbricante conferisce incarico di presenza periodica sistematica continuativa e permanente;
2- Un consulente con il quale il fabbricante, nel caso di microimpresa o piccola impresa, stipula un contratto con impegno del consulente ad essere a disposizione in maniera permanente e continuativa del fabbricante.

In proposito si ricorda che già a riguardo del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in risposta ad un interpello (risposta del 04/11/2014 Prot. 37/0018423/MA007.A001 all’interpello 24/2014) il Ministero del Lavoro chiariva che:
Omissis
“La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) prioritariamente all’interno. 
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre la scelta al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32."
Omissis
“Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda”
Omissis
“In tale quadro, dunque, il termine interno non può intendersi equivalente alla definizione di dipendente, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.”

8.CONCLUSIONI 
- Il nuovo regolamento sui dispositivi medici introduce la figura della persona responsabile del rispetto della normativa (PRRN). ENG - Person responsible for regulatory compliance - PRRC.
- La persona responsabile del rispetto della normativa ha un alto grado di specializzazione. Ha un’esperienza formativa e lavorativa specifica e trasversale in ambito tecnico, normativo e gestionale. 

- La persona responsabile del rispetto della normativa può essere un consulente o un dipendente.


lunedì 21 novembre 2016

COLORECTAL TUMORS EXACERBATED BY MOUTH MICROBES

From

web site

Mouth microbes called fusobacteria may use the bloodstream to reach and worsen colorectal tumors through a special sugar-binding protein, study finds.
Colorectal cancer is the third leading cause of cancer-related deaths in the United States when men and women are considered separately, and the second leading cause when both sexes are combined.
While the death rate from colorectal cancer has decreased in both males and females - due to colorectal polyps being found by screening and removed before they can develop into cancer - not enough people are getting screened for colorectal cancer.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO DA PARTE DI OPERATORI SANITARI

Il Ministero mette a disposizione degli operatori sanitari, sul portale istituzionale, uno strumento per la compilazione on-line del modulo di segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Nel complesso sistema della vigilanza sui dispositivi medici, l’operatore sanitario svolge infatti un ruolo chiave in quanto direttamente coinvolto negli eventi avversi che possono verificarsi utilizzando il dispositivo medico, in particolare l'operatore sanitario è responsabile della comunicazione al fabbricante e all'autorità competente degli incidenti occorsi.
La normativa stabilisce, infatti, che gli operatori sanitari pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute, come autorità competente, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possano causare o che abbiano causato il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore.
L'operatore sanitario è tenuto anche a comunicare al fabbricante o al mandatario ogni altro inconveniente che, pur non corrispondendo alle caratteristiche dell'incidente, possa richiedere l'adozione di misure correttive che garantiscono la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.
La compilazione on line del modulo di segnalazione da un lato di aiuta il compilatore facilitando la ricerca di informazioni relative al luogo dell’evento e al dispositivo, dall’altro consente di effettuare controlli di coerenza e obbligatorietà che garantiranno dati di buona qualità e completezza.
Il Modulo è disponibile alla pagina: 
Per approfondire consultare la 

venerdì 18 novembre 2016

RAPEX - RAPID ALERT SYSTEM FOR DANGEROUS NON-FOOD PRODUCTS - SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA RAPIDA PER I PRODOTTI DI CONSUMO PERICOLOSI

The Rapid Alert System for non-food dangerous products facilitates the rapid exchange of information between national authorities of 31 countries and the European Commission on dangerous products found on the market.


The Commission publishes a weekly overview of the alerts on products reported by the national authorities. They include information on the dangerous products found, the risks identified and the measures taken in the notifying country in order to prevent or restrict their marketing or use. Measures can be ordered by national authorities ("compulsory measures") or be taken directly by producers and distributors ("voluntary measures"). Each alert also includes information on the countries where the same product was found and further measures were taken.
Updated to / Aggiornamento al 
18/11/2016
Rapid Alert System – Weekly Notification reports

IX CONFERENZA NAZIONALE SUI DISPOSITIVI MEDICI




Proseguendo in una tradizione ormai consolidatasi negli anni,  nel  prossimo mese di dicembre si svolgerà  la IX Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici.
La Conferenza, in programma a Roma il 19 e 20 dicembre 2016,  presso l’Auditorium Antonianum (viale Manzoni, 1)  con i seguenti orari 10.15/18.00  costituisce il più importante evento istituzionale in materia.  
Come consuetudine il giorno 19 dicembre dalle ore 8,30 fino alle 10,15 sarà realizzato un seminario  formativo e di approfondimento dal titolo: 
Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) – stesura di capitolati di gara per acquisizione dei dispositivi medici.
Strutturata in due giornate, la  Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici prevede numerose sessioni e workshop di approfondimento, nel corso dei quali si affronteranno i temi di maggior interesse e rilevanza per il settore attraverso il confronto tra tutti gli attori del sistema:  Ministero della Salute, rappresentanti regionali, esperti, nazionali ed europei provenienti da altre istituzioni e dal mondo universitario ed industriale, Assobiomedica ed altre rappresentanze associative delle imprese.
Le tematiche principali della Conferenza saranno:
  • Nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici - Stato avanzamento lavori
  • Presentazione IV° Rapporto Annuale sui consumi nel settore dei dispositivi medici
  • Utilizzo della banca dati consumi per corretta programmazione di politica sanitaria
  • Politiche di acquisto e gare centralizzate
  • Classificazione Specifica per dispositivi innovativi
  • L'innovazione nel settore dei Medical Device
  • programma nazionale HTA
  • Modelli di Valutazione di HTA
  • Vigilanza, Tracciabilità, e sorveglianza
  • Registri Nazionali
  • Dispositivi Medici e riduzione delle infezioni ospedaliere

Il programma congressuale della conferenza è disponibile online  al seguente indirizzo www.forumdm.it   nella pagina "program" disponibile nel menù principale. 
L'iscrizione alla conferenza è libera e gratuita, previa  compilazione online  dell'apposita scheda di iscrizione disponibile sul sito  www.forumdm.it 

lunedì 14 novembre 2016

INFOGRAPHIC: WHAT DOES YOUR TONGUE SAY ABOUT YOUR HEALTH?

From
web site

"Open your mouth and look at your tongue. That may sound strange, but your tongue can tell a lot about your health. For example, a black and hairy looking tongue can signal poor oral hygiene, or diabetes. If your tongue is bright red like a strawberry, it could signal a deficiency in folic acid, vitamin B12, or iron. But, it could also mean you have strep throat, or a fever."


sabato 12 novembre 2016

RAPEX - RAPID ALERT SYSTEM FOR DANGEROUS NON-FOOD PRODUCTS - SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA RAPIDA PER I PRODOTTI DI CONSUMO PERICOLOSI

The Rapid Alert System for non-food dangerous products facilitates the rapid exchange of information between national authorities of 31 countries and the European Commission on dangerous products found on the market.

The Commission publishes a weekly overview of the alerts on products reported by the national authorities. They include information on the dangerous products found, the risks identified and the measures taken in the notifying country in order to prevent or restrict their marketing or use. Measures can be ordered by national authorities ("compulsory measures") or be taken directly by producers and distributors ("voluntary measures"). Each alert also includes information on the countries where the same product was found and further measures were taken.
Updated to / Aggiornamento al 
11/11/2016
Rapid Alert System – Weekly Notification reports

giovedì 10 novembre 2016

DENTAL INSTRUMENTS MANUFACTURED IN PAKISTAN INSTRUMENTS OF GOOD OR POOR QUALITY? ITA/ENG

-Intervista a Luca Martinelli esperto tecnico di dispositivi medici Consulente Tecnico d’Ufficio del tribunale di Lucca e Ispettore di Organismo di Certificazione e Organismo Notificato.
-Interview released by Luca Martinelli who has significant experience in medical devices, is a Technical Consultant of the Lucca Court of Justice and acts as Inspector for a well known Quality Management System Certification Body and also Notified Body.

Lei ha un esperienza trentennale di dispositivi per odontoiatria ed odontotecnica, cosa ne pensa degli strumenti pachistani?

Q: You possess a thirty years’ experience on dental and dental laboratory devices: what is your opinion on instruments manufactured in Pakistan

Sono anni che i fabbricanti italiani, europei ed americani importano impressionanti quantità di strumenti dal Pakistan e che li fanno diventare strumenti a proprio marchio: basterebbe chiedere all’Ufficio delle Dogane o all’Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Frontiera oppure agli ispettori degli Organismi di Certificazione e Organismi Notificati (Norme ISO9001 ISO13485 marcatura CE) che ben conoscono i processi di fabbricazione e i fornitori delle aziende italiane ed europee certificate.

A: For a noticeable number of years dental companies in the U.S. and Europe have been importing significant quantities of instruments from Pakistan and marking them with their own brand thus pretending they were the manufacturers.  This statement could easily be confirmed by any Customs Office or by any Certification or Notified Body involved in the application of ISO 9001 (Quality Management) or ISO 13485 (Quality Management  for  Medical Devices and CE marking) all of which, as part of their Certifying  activities have become familiar with this issue.

Se non sono loro a fabbricarli come fanno a figurare come fabbricanti? Imbrogliano il consumatore?
Q: If these companies are not really manufacturing the instruments, how can they pretend they are? Are they effectively doing the consumer in?

Assolutamente no.
Secondo la legge chiunque può essere “Fabbricante” di dispositivi medici.
La legge infatti indica che è sufficiente immettere un dispositivo medico a proprio nome per essere considerati tali.
Il legislatore si è preoccupato principalmente di attribuire la responsabilità a un solo soggetto lasciando ad esso facoltà di far fabbricare il dispositivo medico anche a terzi e in qualunque luogo del mondo, individuandolo come unico responsabile della conformità ai requisiti di sicurezza.
In pratica anche un’azienda esclusivamente commerciale che compra dispositivi da terzi, magari anche già confezionati, può venderli a suo nome ed essere “Fabbricante” di strumenti.

A: Not exactly.
By law anybody can be a manufacturer of medical devices. According to law in fact it is sufficient for anyone to place on the market a medical device branded with his name for him to be considered as being the manufacturer.
The legislator has tended to concentrate all responsibilities in terms of conformity to safety prerequisites on whoever places the device on the market. In turn whoever places the device on the market can freely choose the name and location of the manufacturer.  

Però sugli strumenti spesso c’è scritto Made in Italy
Q: But ofter on the instruments there is the “Made in Italy” written

Il made i Italy è regolato da altra legge, la sua regolamentazione è un po’ complicata da spiegare in due parole. In proposito ho scritto un articolo sul sito dell’Associazione Nazionale ispettori Sanitari che è consultabile  al link:  http://www.ispettorisanitari.it/NEWS/varie_2015/Dispositivi%20medici_martinelli.pdf 
oppure al link: 

A: “Made in Italy” written is regulated by another law. Its regulatory is complicated. I’ve written an article for Sanitary Inspectors National Association on this matter. You can see it at this link http://www.ispettorisanitari.it/NEWS/varie_2015/Dispositivi%20medici_martinelli.pdf 
Or 

Si dice che i fabbricanti pachistani non hanno la stessa esperienza e conoscenza di strumentario rispetto a quelli europei…
Q: It is a common opinion however that the Pakistani manufacturers do not possess the same level of experience and expertise of Europeans…

A fine ottocento iniziarono le costruzioni delle sale operatorie, divennero così necessari strumenti chirurgici sempre più specifici.

I chirurghi ideavano nuovi strumenti, in alcuni casi addirittura li costruivano di persona come Eugène-Louis Doyen (Parigi) che inventò e perfezionò numerosi strumenti per chirurgia, Koker e Pean che fecero costruire le prime pinze emostatiche con modelli ancora oggi in uso e così via.
C’era cioè una fortissima interazione fra chi doveva utilizzare gli strumenti e chi aveva le conoscenze e le attrezzature per fabbricarli. Esisteva una sinergia tra il medico e il fabbricante, un continuo scambio di “know-how” che giovava ad entrambi e sicuramente anche alla produzione di strumenti sempre più idonei allo scopo. Tutto questo si è perso nel corso degli anni.
Fabbricanti europei che realizzano realmente i prodotti o che realizzano veramente tutti quelli che hanno nel loro catalogo ce ne sono molto pochi. I loro strumenti non sono a buon mercato, costano parecchio perché la mano d’opera che serve per fabbricare ad esempio pinze, leve, portaghi, forbici ecc. ha un costo molto elevato.
Basterebbe guardare un diagramma di processo di fabbricazione, ad esempio di una pinza da estrazione, per rendersi conto della complessità e numerosità delle operazioni.

A: Towards the end of the 19th Century the first operating theatres started to make their appearance. This led to an increasing need for specific instruments to be made available.
At the time surgeons used to develop their own instruments. Some of them, such as, for instance Eugene-Louis Doyen of Paris even got involved into making instruments to their requirements and ideas. Some others such as Kocher and Pean developed haemostatic forceps which are still in use to this day.
In those pioneering days, there was a significant integration between those who used to instruments for their surgical activities and those who were knowledgeable and had the tools to manufacture them. This synergy between the surgeon and the manufacturer eventually led to a growth in know how which in turn led to the development of increasingly sophisticated instruments to the mutual advantage of both the user and the manufacturer.
This cooperation between user and manufacturer eventually disappeared.
European companies that really manufacture some or all of the products they have in their catalogue are extremely few.  This is due to instruments being largely handmade hence labour intensive, hence costly at European labour rates. 
The process chart that follows explains it all by showing the complex and long sequence of operations to convert two pieces of raw stainless steel into a dental extraction forceps.

Potrebbe gentilmente mostrarcene uno?
Q: Would it be possible for you to show us one?

Certamente.
A: By all means

 










Torniamo all’esperienza dei pachistani…
Q: Let us go back to the experience of Pakistanis

Il Pakistan è il sesto paese più popoloso al mondo con i suoi circa duecento milioni di abitanti.
La sua storia di grande produttore di strumenti chirurgici è piuttosto singolare e relativamente recente.
Agli inizi del secolo scorso, nel tentativo di proporsi come riparatori di strumenti chirurgici nei confronti di un ospedale da campo inglese che si era insediato alle porte della città di Sialkot, gli artigiani locali passarono ben presto dalla semplice manutenzione/riparazione alla produzione vera e propria di strumenti identici a quelli cu facevano manutenzione.
Gli artigiani più intraprendenti dettero successivamente vita a un vero e proprio “pellegrinaggio” in Germania per acquisire il necessario “know how.
É così che i grandi produttori di strumentario tedeschi ‘conobbero’ il Pakistan.
Successivamente i produttori tedeschi realizzarono una serie di joint ventures che ebbero come sbocco una crescente delocalizzazione della produzione dalla Germania al Pakistan.
Nel 1940 il governo britannico sottoscrisse un accordo con il governo pachistano per la fornitura di tutto lo strumentario chirurgico necessario ad affrontare la seconda guerra mondiale.
La globalizzazione in questi ultimi decenni ha fatto il resto: i bassi costi di mano d’opera e le notevoli abilità manuali abbinate a un completo know how acquisito da anni hanno contribuito a far diventare il Pakistan uno dei punti di riferimento mondiale per la produzione di strumentario medicale. Questo ha determinato il quasi totale abbandono della produzione in loco da parte dei fabbricanti europei storici.

A: With a population of almost 200 million Pakistan is the sixth county in the world in terms of inhabitants.The history of Pakistan as by far the major manufacturer of dental and surgical instruments is peculiar and relatively recent.At the start of the last century a few blacksmiths decided they would propose themselves  for the maintenance and repair of the surgical instruments used by a hospital camp in the vicinity of Sialkot. In no time they showed considerable entrepreneurial spirit by starting to make replicas of a variety of instruments. This  entrepreneurial spirit eventually led  them to a sort of continued pilgrimage to Germany to improve their know how in terms of materials and workmanship, purchase adequate equipment to lathe, mill, grind, polish etc..In those days Germany was the world leader in the manufacture of dental and surgical instruments. Eventually some German companies decided they could benefit from the manual ability and low labour costs in Pakistan by entering into joint ventures with Pakistani companies.This eventually led to the final acquisition of the know how on the part of Pakistanis and to Pakistan eventually becoming a world manufacturer of dental and surgical instruments in lieu of Germany.Already in 1940 the British Government had signed an agreement with the Pakistani authorities whereby Pakistan would supply all surgical instruments which they expected would be required for World War II.The globalization which has taken place in the last decades coupled with the low labour costs and manual ability of the Pakistanis have contributed to historical manufacturers in German and elsewhere stopping  their manufacturing activities and to Pakistan becoming by far the biggest manufacturer of dental and surgical instruments.

Non conoscevo questa storia
Q: I was not aware of this history

La conoscono in pochi e comprensibilmente non c’è alcun interesse a divulgarla.

A: Few people know this history and understandably ‘European and American manufactuers’ do their best to avoid spreading.

Quindi la qualità degli strumenti pakistani è buona?
Q: But therefore is the quality of the Pakistani instruments good?

Qualità in sé per sé non significa niente.
La qualità di un prodotto è il rispetto di un requisito dichiarato dal veditore/fabbricante e/o richiesto esplicitamente dall’acquirente.
Le caratteristiche dichiarate del prodotto devono essere veritiere.
Le faccio un paradosso per capire meglio:
se io dichiaro che le mie ciabatte “Marca sconosciuta”  del costo di 5 euro durano tre giorni e oggettivamente dopo che l’acquirente le ha indossate queste durano almeno tre giorni allora sono ciabatte di qualità;
se io dichiaro che le mie ciabatte “Marca Famosissima”  del costo di 500 euro durano tre giorni e oggettivamente dopo che l’acquirente le ha indossate queste durano solo due giorni e mezzo allora NON sono ciabatte di qualità.
La valutazione va fatta quindi non genericamente su una provenienza geografica del prodotto bensì su uno specifico produttore a prescindere di dove esso sia.
Vale in ogni caso la regola per cui in qualsiasi paese si prenda in considerazione, Pakistan compreso, possono esserci fabbricanti che producono strumenti di qualità e fabbricanti che producono strumenti di qualità scadente.
Personalmente ho valutato centinaia di strumenti di fabbricazione pakistana e in alcuni casi sono risultati di gran lunga superiori ad alcune “Note” marche italiane ed europee.
Innumerevoli quantità di strumenti importati dal Pakistan vengono venduti sul mercato con marchi Italiani, europei o americani. Se le stesse aziende pachistane vendono ormai da anni anche a proprio nome e conquistano mercato anno dopo anno (anche sul nostro territorio), si può dedurre che la qualità degli strumenti Pakistani non deve essere tanto diversa da quella degli altri fabbricanti occidentali.

In conclusione quando si acquista uno strumento si deve valutare la qualità dello stesso, senza basarsi né sulla marca, né sulla provenienza né, tantomeno, sulle innumerevoli mirabolanti informazioni commerciali che troviamo scritte sui cataloghi.

A: The term Quality in itself means very little.The quality of a product is normally associated to the expectations following information given by the seller/manufacturer  or specifications given by the buyer.The declared characteristics of the product must be true.I will give you an example.If I buy for say 5 € an unbranded pair of slippers which according to the manufacturer will last me three days and they do last me three days then the quality is good.On the other hand if I buy a well-known brand of slippers for say 500 € .and I am told they will last me three days but effectively they only last me two days the quality is definitely not good.The evaluation of Quality therefore should not be based on the geographical source but rather on the ability of the manufacturer, no matter where he is located, to satisfy his customer that his quality claims are fully met.

In every case, the rule is that every country considered (Pakistan included) there may be manufacturers that produce good quality instrument and manufacturers that produce poor quality instruments.I have personally evaluated thousands of instruments manufactured in Pakistan. In a number of cases they have proved far better compared to well known Italian and European brands.
Millions and millions of instruments imported by Pakistan are sold on the market with Italian, European or American brands.If the same Pakistani companies have been selling for years even with their own brand and have been capturing the market year by year (also in our territory) we can deduce that the quality of a Pakistani istrument is not so much different from the one of western manufacturers.

In conclusion when buying an instrument, its quality has to be valuated without relying neither on the brand, nor on the provenance, nor on the countless amazing commercial information written on catalogs.